RIDOTTO L’ACCONTO IRPEF DI NOVEMBRE

 

 

Il versamento del 30 novembre scende dal 99% all’82%

 

Un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha dato il via libera alla riduzione effettiva del 28,6195% della seconda rata dell’acconto Irpef di quest’anno, in scadenza mercoledì 30 novembre. Con provvedimento in corso di pubblicazione, si riduce il secondo acconto per l’Irpef delle persone fisiche, da versare entro mercoledì 30 novembre, dal 99% all’82%.

 

L’acconto dovuto entro mercoledì 30 novembre ammonterà all’82% e la differenza sarà versata a giugno del 2012. Ai contribuenti che hanno già effettuato il pagamento dell’acconto nella misura del 99% potranno scomputare la differenza pagata in eccesso nel versamento del saldo da versare a giugno del 2012, o in compensazione con il modello F24 (art. 17 del D.Lgs. 241/1997).

Lo stesso provvedimento prevede inoltre la riduzione di 3 punti percentuali anche per l’acconto Irpef relativo al 2012, che sarà pertanto pari al 96%.

Nessuna riduzione per gli acconti Irap dovuta da parte di tutti i contribuenti e per l’Ires delle società di capitali, enti commerciali ed altri soggetti all’Ires, nonché dei contributi previdenziali.

 

Novità

Il provvedimento, che attende ancora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, stabilisce che:

·     la riduzione riguarda soltanto i soggetti Irpef (dipendenti con altri redditi, titolari di reddito autonomo o di impresa, soci di società trasparenti o di società di persone…) e non i soggetti Ires;

·     anche i contribuenti minimi possono beneficiare della riduzione del 17% sull’acconto;

·     la riduzione non riguarda l’Irap, né i contributi previdenziali e neppure la c.d. cedolare secca;

·     nei confronti dei soggetti che si avvalgono dell’Assistenza Fiscale (mod. 730), spetta ai sostituti di imposta trattenere l’acconto tenendo conto della riduzione di 17 punti percentuali;

·     è concesso un credito di imposta, da usare in compensazione con il modello F24, ai contribuenti che hanno già versato senza beneficiare della riduzione;

·     il co. 2 del Decreto in esame prevede la riduzione dell’acconto Irpef anche per il 2012, che passa dal 99% al 96%, usufruibile in sede di versamento della seconda rata, entro il 30/11/2012.

 

Esempio di calcolo

La prima rata è stata versata lo scorso 6 luglio (o 5 agosto con la maggiorazione) e doveva essere pari al 40% del 99% dell’Irpef dovuta per il 2010, indicata nel rigo RN33 di Unico 2011 PF (denominato «differenza»). È stato pagato, quindi, come acconto dell’Irpef 2011, il 39,6% dell’intera Irpef che è stata versata per il 2010.

La seconda rata dell’acconto scade il prossimo 30 novembre e sarebbe pari al 60% del 99% (cioè il 59,4%) dell’Irpef che è stata pagata per il 2010. La nuova misura è stata però ridotta dal 99% all’82% dell’Irpef dovuta per il 2010 (riduzione di 17 punti percentuali). Pertanto, considerando che a luglio 2011 è già stato versato il 39,6% dell’intera Irpef 2010, la seconda rata dell’acconto sarà pari al 42,4% della stessa dell’Irpef 2010 (82% - 39,6%).

I contribuenti potranno ridurre l’importo della seconda rata dell’acconto Irpef 2011 del -28,6195% (17% diviso 59,4%), effettuando il pagamento solo del 71,3805% della seconda rata già calcolata (99% - 39,6% - 17%, tutto diviso per 59,4%).

 

Dipendenti e pensionati

La riduzione dell’acconto Irpef 2011 riguarda anche i lavoratori dipendenti o i pensionati, che hanno presentato al proprio sostituto d'imposta, a un Caf o a un intermediario abilitato il modello 730/2011.

I relativi sostituti d’imposta dovranno trattenere l’acconto, applicando la nuova percentuale dell’82% dell’intera Irpef del 2010. Per la seconda rata, quindi, dovranno trattenere il 42,4% dell’Irpef 2010, considerando che il restante 39,6% è stato già trattenuto con la prima rata.

Se il sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente previdenziale) ha già effettuato il pagamento dello stipendio o della pensione, senza considerare la riduzione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dovrà restituire nella «retribuzione erogata nel mese di dicembre» le maggiori somme trattenute.

 

Metodi di determinazione dell’acconto

Gli acconti relativi alle imposte (Irpef, Ires, Irap e Inps) possono essere determinati, come noto, sulla base dei seguenti due metodi:

Ø metodo storico;

Ø metodo previsionale.

Il metodo storico prevede la determinazione dell’acconto sulla base del risultato dichiarato per il periodo di imposta 2010, nelle misure di seguito riportate:

 

MODELLO

Imposta

Acconto totale

Rata unica - esenzioni

Secondo acconto

Unico

Società di capitali

Ires

100%

In unica soluzione se il versamento della prima rata non supera € 103  (ossia il 40% di € 257,52)

 

 

 

60% di quanto dovuto in totale

oppure

Totale importo dovuto, al netto di quanto pagato in acconto per il 2011

Irap

100%

In unica soluzione se il versamento della prima rata non supera € 103 (ossia il 40% di € 257,52)

Unico

Società di persone

Irap

99%

Non dovuto se inferiore a € 51,65.
In unica soluzione se il versamento della prima rata non supera € 103 (ossia il 40% di € 257,52)

Unico

Persone fisiche

Irpef

Nuovo

82%

(96% dal 2012)

Non dovuto se importo di RN33 non è superiore a € 52.

In unica soluzione se l’acconto non supera € 257,52

Irap

99%

Non dovuto se inferiore a € 51,65.

In unica soluzione se il versamento della prima rata non supera € 103 (ossia il 40% di € 257,52)

 

Per determinare l’importo dell’acconto si fa riferimento all’imposta dichiarata l’anno precedente. L’acconto Irpef dovuto per il 2011, pertanto, si calcola tenendo presente Unico 2011.

Oltre ai casi di esonero indicati, non è tenuto al versamento dell’acconto chi ha evidenziato in dichiarazione un’imposta di importo inferiore a 51,65 euro. A tale proposito occorre fare riferimento al rigo RN33 di Unico 2011, denominato «differenza», presente nel quadro di determinazione dell’Irpef.

Detto importo coincide con l’Irpef 2010 al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute subite nel medesimo anno. Se dunque l’importo indicato nel rigo RN33 risulta essere pari o superiore a 52 euro, è dovuto l’acconto nella misura pari al 99% del predetto rigo «differenza». Se quest’ultimo importo è a sua volta inferiore a 257,52 euro, l’acconto Irpef deve essere eseguito in unica soluzione a novembre, altrimenti in due rate, la prima nella misura del 40% e la seconda del 60 per cento.

 

Il metodo previsionale prevede la determinazione dell’acconto sulla base delle (minori) imposte che si presume di dover versare con riferimento al periodo d’imposta in corso (2011).

E’ ammesso dall’art. 2 della L. 97/1977 e consente al contribuente di determinare l’acconto sull’imposta presumibilmente dovuta per l’anno in corso, sempre al netto delle detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto. In sostanza, per ricalcolare l’acconto d’imposta, si deve considerare la situazione reddituale dell’intero anno e ciò non solo in ordine ai proventi o ricavi, ma anche ai maggiori oneri deducibili o detraibili, detrazioni e crediti d’imposta, a costi e spese di rilevante importo sostenuti nell’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo, a componenti reddituali soggetti a tassazione sostitutiva. Il contribuente che ritiene di conseguire un reddito inferiore a quello dell’anno precedente, può evitare di versare a titolo d’acconto un’imposta in eccedenza e di trovarsi, pertanto, in una posizione creditoria. Il calcolo del minor acconto deve, però, essere effettuato con molta cura, per evitare di incorrere nella sanzione del 30% (più gli interessi di mora) applicata nel caso di versamento insufficiente.

Qualora si intenda utilizzare tale facoltà in sede di determinazione della seconda rata ovvero la stessa sia già stata utilizzata in sede di determinazione della prima rata, va sottolineato che il versamento dell’acconto calcolato con il metodo previsionale sarà considerato “sufficiente” se almeno pari all’82% (e non 99%) del rigo “Differenza” del mod. UNICO 2012 P.F.

 

Ricalcolo acconti per i clienti dello Studio

Per i clienti dello Studio sono già stati ricalcolati i nuovi importi degli acconti; da oggi sono disponibili le nuove deleghe di pagamento F24.

 

 

23/11/2011

 

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